Corte di Giustizia – E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 2, d.l. n. 44 del 2021 (convertito in l. n. 76 del 2021), nella parte in cui prevede, da un lato l’obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall’altro lato, per effetto dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie, per contrasto con gli artt. 3, 4, 32, 33, 34, 97 Cost. . Così comincia un’ordinanza emessa dalla Corte di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia relativamente all’obbligo vaccinale per il personale sanitario e quindi alla relativa sospensione dal servizio per chi non si attenesse all’obbligo.
Tra le cause che vengono indicate alla base della possibile non costituzionalità dell’obbligo vaccinale vi sono:
- la mancanza di un vero triage approfondito sul vaccino;
- il mancato coinvolgimento dei medici di base nella fase di test
- il fatto che non vi sia la certezza assoluta e necessaria che il vaccino non incida negativamente sulla salute, caratteristica necessaria per un vaccino obbligatorio;
- inoltre viene valutata da esaminare a livello costituzionale la NON esclusione del consenso informato, cioè inutile chiedere il consenso se il vaccino è obbligatorio.
- L’ordinanza viene quindi trasmessa alla Corte Costituzionale perché ne prenda atto e quindi inizi il necessario iter per potersi pronunciare sulla materia.