Paoloni – Con l’arrivo del nuovo governo, in molti ci sono timori per l’intoccabilità del decreto sicurezza bis che nuove speranze aveva aperto per la sicurezza dei cittadini e la tutela delle forze dell’ordine.
A tal proposito ecco giungere, puntuale, l’esternazione di Paoloni del Sap che chiede tutele al Conte Bis ed al nuovo ministro dell’Interno.
«Siamo molto preoccupati riguardo al programma di Governo, poiché il tema della sicurezza viene trattato in modo alquanto marginale». A dichiararlo è Stefano Paoloni, Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap).
«Nel punto 23 del programma, appare solo qualche menzione alla sicurezza, ma le questioni che la riguardano sono tante e molto complesse. La sicurezza è un bene primario per il Paese e gli uomini e le donne chiamati a garantirla, meritano attenzione e le giuste risposte. Dopo 10 anni di tagli che hanno letteralmente debilitato l’apparato – prosegue Paoloni – si stava nuovamente portando la sicurezza tra le priorità di governo con giusti investimenti e tutele per i suoi operatori. Il nostro auspicio è che tutto ciò prosegua con determinazione. Gli uomini e le donne in divisa attendono il pagamento degli straordinari del 2018, un nuovo riordino delle carriere, il rinnovo del contratto, l’apertura dell’area negoziale dirigenziale e soprattutto adeguati mezzi, dotazioni e garanzie funzionali per svolgere con e efficienza i compiti a cui sono chiamati. La sicurezza – conclude – è e deve restare una priorità».
Facciamo un ripasso dei contenuti del decreto sicurezza bis
Frontiere marittime e terresti
Tra le novità di maggior rilievo, emerge l’attribuzione al Ministro dell’interno, in qualità di Autorità nazionale di pubblica sicurezza, nell’esercizio delle funzioni di coordinamento dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre dello Stato, nonché nel rispetto degli obblighi internazionali, il potere di limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, con l’eccezione del naviglio militare (che pure comprende le navi militari e le navi da guerra) e delle navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e di sicurezza pubblica, ovvero quando, in una specifica prospettiva di prevenzione, ritenga necessario impedire il cosiddetto “passaggio pregiudizievole” o “non inoffensivo” di una nave, qualora la stessa risulti impegnata (solamente per ciò che attiene eventuali violazioni delle leggi in materia di immigrazione) in una delle attività ientranti nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Convenzione di Montego Bay – UNCLOS), ossia il carico o lo scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti. I provvedimenti limitativi o impeditivi dovranno essere adottati di concerto col Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, e dovrà esserne data informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Sanzioni immigrazione clandestina
Novellando il Testo unico delle leggi sull’immigrazione, è stato previsto che in ipotesi di inosservanza, da parte del comandante della nave dei divieti, e delle limitazioni imposti, il pagamento di una sanzione amministrativa tra un minimo di 10.000 euro a un massimo di 50.000, fatta salva l’applicabilità di eventuali sanzioni penali. In ipotesi di reiterazione della violazione, posta in essere mediante l’utilizzo della stessa nave, si applica, inoltre, la sanzione accessoria della confisca amministrativa con sequestro cautelare immediato.
Competenza e intercettazioni immigrazione clandestina
Alle fattispecie associative poste in essere al fine di favorire l’immigrazione clandestina, viene estesa la competenza delle procure distrettuali e la disciplina delle intercettazioni preventive.
Cooperazione internazionale polizia
In materia di sicurezza pubblica, il testo introduce inoltre misure volte a sviluppare l’attività di cooperazione internazionale di polizia nel campo delle operazioni sotto copertura.
Le strutture recettive
Il decreto chiarisce che la comunicazione alle questure, da parte dei titolari di strutture ricettive (hotel, B&B, ecc.), delle persone alloggiate per un solo giorno, vada effettuata “con immediatezza”.
Manifestazioni in luoghi pubblici e aperti al pubblico
Viene rafforzata la disciplina positiva in materia di manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico, garantendo maggiore tutela agli operatori delle Forze di polizia impiegati in servizi di ordine pubblico, mediante l’inasprimento delle sanzioni previste per chi contravvenga al divieto di utilizzare caschi protettivi, o qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona. Si prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per chi, durante le manifestazioni, lanci o utilizzi illegittimamente razzi, oggetti contundenti o gas. Vengono inoltre introdotte circostanze aggravanti per reati commessi nel corso delle manifestazioni quali violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità, nonché per le condotte di devastazione e saccheggio e di danneggiamento.
Organico Giustizia
Al fine di velocizzare l’esecuzione di sentenze di condanna per reati anche gravi, si prevede il sostegno di un contingente di personale, fino ad un massimo di 800 unità, assunto con contratti a tempo determinato di durata annuale.
Manifestazioni sportive
E’ previsto l’incremento della durata del DASpo che, per i recidivi, lievita dal minimo di sei al massimo di dieci anni (attualmente sono previsti cinque e otto anni). Per coloro che violano il divieto, il periodo massimo di durata della misura è elevato dagli attuali otto a dieci anni.
Si estende l’applicabilità del fermo di indiziato di delitto ai reati posti in essere in occasione, ovvero a causa. delle manifestazioni sportive, e si rende permanente la disciplina dell’arresto differito per alcuni reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
Bagarinaggio
Si intensificano le sanzioni per la rivendita abusiva di titoli di accesso alle manifestazioni sportive, sopprimendo il riferimento ai luoghi di vendita, così da comprendere ogni condotta di vendita non autorizzata, pure se posta in essere attraverso mezzi telematici.
Codice Privacy
Slitta al 31 dicembre 2019 la scadenza per l’adozione, da parte dell’esecutivo, del regolamento preordinato ad individuare le modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali in tema di trattamento dei dati effettuato per le finalità di polizia dal Centro elaborazioni dati (CED) del Dipartimento della pubblica sicurezza e da organi, uffici o comandi di polizia, con particolare riferimento agli adattamenti che si impongono nella parte ove si prevede l’accesso al CED ad opera del personale dei Corpi e dei servizi di polizia municipale per verificare eventuali provvedimenti di ricerca, o di rintraccio, esistenti nei riguardi delle persone controllate.
Intercettazioni
Si proroga al 31 dicembre 2019, il termine di applicazione delle norme in materia di intercettazioni introdotte dal D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216.