Covid -Obbligo di mascherina per attività motoria ma non per sport: che cosa cambia?

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Covid – Stando alle ultime indiscrezioni in arrivo da Palazzo Chigi, la discussione tra le varie anime del Governo è stata piuttosto accesa, ma alla fine ha prevalso la linea dura voluta dal ministro della Salute Roberto Speranza. Per tentare di limitare la diffusione del SARS-CoV-2, il Governo vorrebbe nuovamente stoppare gli sport di contatto a livello amatoriale

Una circolare del Viminale sottolinea la differenza tra attività motoria e sportiva, dalla quale dipende l’obbligo o meno della mascherina.

Mascherina obbligatoria per chi fa attività motoria all’aperto, ma non per chi pratica sport. Dove sta la differenza? La precisazione arriva da una circolare del Viminale indirizzata ai prefetti a firma del capo di Gabinetto Bruno Frattasi, nella quale vengono fatte delle specificazioni su alcune norme del decreto legge approvato il 7 ottobre scorso.

Nelle bozze del Dl precedenti alla pubblicazione in Gazzetta era previsto che la mascherina non fosse obbligatoria per “i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva o motoria”, ma nel testo ufficiale l’esclusione è rimasta soltanto riguardo a coloro che fanno sport.

Per questo nel documento diffuso dal ministero dell’Interno, Bruno Frattasi chiarisce come la norma che impone l’uso della mascherina “esenta dall’obbligo di utilizzo solo coloro che abbiano in corso l’attività sportiva e non quella motoria, non esonerata, invece, dall’obbligo in questione”.

Ma che differenza c’è tra attività motoria e sportiva? Sul sito del ministero della Salute, secondo la definizione individuata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, con “attività fisica” si intende “qualunque movimento determinato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello delle condizioni di riposo”.

Sono compresi in questa espressione non solo gli sport, ma anche attività come camminare, andare in bicicletta, ballare, giocare, fare giardinaggio e lavori domestici, che sono individuate nell’ “attività motoria spontanea”.

Più nello specifico il ministero definisce come “esercizio fisico” invece l’attività fisica metodica, programmata ed eseguita regolarmente. In questa definizione viene inclusa l’attività sportiva realizzata con l’obiettivo di partecipare a contesti competitivi organizzati sotto regole ben precise. Come si legge sul sito della Salute lo sport “è un gioco istituzionalizzato, codificato in modo tale da essere riconosciuto e riconoscibile da tutti per regole e meccanismi, ai quali si fa riferimento per la sua pratica in contesti ufficiali o non ufficiali.

Nuovo Dpcm, circolare del viminale: sanzioni ai locali
Nella circolare inoltre si fa riferimento all’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza del 16 agosto che ha imposto il divieto di ballo in discoteche, locali, stabilimenti balneari e altre strutture ricettive, sottolineando come debbano essere sanzionati tutti quei bar, pub e ristoranti che trasformano i propri spazi in sale da ballo: “L’eventuale offerta di attività danzanti da parte di esercenti di altra tipologia (ristoranti, bar, pub e simili) – scrive Frattasi – è da ritenersi parimenti interdetta e, pertanto, possibile di sanzioni”.




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