IL PAPA RISPONDE AI “DUBIA” DEI 5 CARDINALI

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PAPA – Papa Francesco ha risposto a 5 Dubia che gli avevano fatto pervenire nel luglio scorso i cardinali Walter Brandmüller e Raymond Leo Burke con l’appoggio di altri tre cardinali, Juan Sandoval Íñiguez, Robert Sarah e Joseph Zen Ze-kiun. Le domande dei porporati, in italiano, e le risposte del Papa, in spagnolo, sono state pubblicate oggi sul sito del Dicastero per la Dottrina della Fede. Di seguito il testo con una nostra traduzione in italiano delle risposte del Papa:

1) Dubium circa l’affermazione che si debba reinterpretare la Divina Rivelazione in base ai cambiamenti culturali e antropologici in voga.

Dopo le affermazioni di alcuni vescovi, che non sono state né corrette né ritrattate, si chiede se nella Chiesa la Divina Rivelazione debba essere reinterpretata secondo i cambiamenti culturali del nostro tempo e secondo la nuova visione antropologica che questi cambiamenti promuovono; oppure se la Divina Rivelazione sia vincolante per sempre, immutabile e quindi da non contraddire, secondo il dettato del Concilio Vaticano II, che a Dio che rivela è dovuta “l’obbedienza della fede”(Dei Verbum 5); che quanto è rivelato per la salvezza di tutti deve rimanere “per sempre integro” e vivo, e venire “trasmesso a tutte le generazioni” (7) e che il progresso della comprensione non implica alcun mutamento della verità delle cose e delle parole, perché la fede è stata “trasmessa una volta per sempre” (8), e il Magistero non è superiore alla parola di Dio, ma insegna solo ciò che è stato trasmesso (10).

Risposte di Papa Francesco

Cari fratelli,

benché non sempre mi sembri prudente rispondere alle domande rivoltemi direttamente, e sarebbe impossibile rispondere a tutte, in questo caso ho ritenuto opportuno farlo data la vicinanza del Sinodo.

Risposta alla prima domanda

a) La risposta dipende dal significato che attribuite alla parola “reinterpretare”. Se è intesa come “interpretare meglio”, l’espressione è valida. In questo senso, il Concilio Vaticano II affermò che è necessario che, con il lavoro degli esegeti – e aggiungo, dei teologi – “maturi il giudizio della Chiesa” (Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione dogmatica Dei Verbum, 12).

b) Pertanto, se è vero che la divina Rivelazione è immutabile e sempre vincolante, la Chiesa deve essere umile e riconoscere di non esaurire mai la sua insondabile ricchezza e di avere bisogno di crescere nella sua comprensione.

c) Di conseguenza, cresce anche nella comprensione di ciò che essa stessa ha affermato nel suo Magistero.

d) I cambiamenti culturali e le nuove sfide della storia non modificano la Rivelazione, ma possono stimolarci a esprimere meglio alcuni aspetti della sua traboccante ricchezza che offre sempre di più.

e) È inevitabile che ciò possa portare a una migliore espressione di alcune affermazioni passate del Magistero, ed è infatti successo così lungo la storia.

f) D’altra parte, è vero che il Magistero non è superiore alla Parola di Dio, ma è anche vero che sia i testi delle Scritture che le testimonianze della Tradizione necessitano di un’interpretazione che permetta di distinguere la loro sostanza perenne dai condizionamenti culturali. Questo è evidente, ad esempio, nei testi biblici (come Esodo 21, 20-21) e in alcuni interventi magisteriali che tolleravano la schiavitù (Cfr. Niccolò V, Bolla Dum Diversas, 1452). Non è un argomento secondario dato il suo intimo legame con la verità perenne della dignità inalienabile della persona umana. Questi testi hanno bisogno di un’interpretazione. Lo stesso vale per alcune considerazioni del Nuovo Testamento sulle donne (1 Corinzi 11, 3-10; 1 Timoteo 2, 11-14) e per altri testi delle Scritture e testimonianze della Tradizione che oggi non possono essere ripetuti così come sono.

g) È importante sottolineare che ciò che non può cambiare è ciò che è stato rivelato “per la salvezza di tutti” (Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione dogmatica Dei Verbum, 7). Perciò la Chiesa deve discernere costantemente ciò che è essenziale per la salvezza e ciò che è secondario o è meno direttamente connesso a questo obiettivo. Mi interessa ricordare ciò che San Tommaso d’Aquino affermava: “quanto più si scende ai particolari, tanto più aumenta l’indeterminatezza” (Summa Theologiae 1-1 1, q. 94, art. 4).

h) Infine, una sola formulazione di una verità non potrà mai essere adeguatamente compresa se viene presentata solitaria, isolata dal ricco e armonioso contesto dell’intera Rivelazione. La “gerarchia delle verità” implica anche collocare ciascuna di esse in adeguata connessione con le verità più centrali e con l’insieme dell’insegnamento della Chiesa. Ciò può infine portare a diversi modi di esporre la stessa dottrina, anche se “a quanti sognano una dottrina monolitica difesa da tutti senza sfumature, ciò può sembrare un’imperfetta dispersione. Ma la realtà è che tale varietà aiuta a manifestare e a sviluppare meglio i diversi aspetti dell’inesauribile ricchezza del Vangelo (Evangelii gaudium, 40). Ogni corrente teologica ha i suoi rischi, ma anche le sue opportunità.

2) Dubium circa l’affermazione che la diffusa pratica della benedizione delle unioni con persone dello stesso sesso, concorderebbe con la Rivelazione e il Magistero (CCC 2357).

Secondo la Divina Rivelazione, attestata nella Sacra Scrittura, che la Chiesa “per divino mandato e con l’assistenza dello Spirito Santo piamente ascolta, santamente custodisce e fedelmente espone” (Dei Verbum 10): “In principio” Dio creò l’uomo a sua immagine, maschio e femmina li creò e li benedisse, perché fossero fecondi (cfr Gen l, 27-28), per cui l’Apostolo Paolo insegna che negare la differenza sessuale è la conseguenza della negazione del Creatore (Rom l, 24-32). Si chiede: può la Chiesa derogare a questo “principio”, considerandolo, in contrasto con quanto insegnato da Veritatis splendor 103, come un semplice ideale, e accettando come “bene possibile” situazioni oggettivamente peccaminose, come le unioni con persone dello stesso sesso, senza venir meno alla dottrina rivelata?

Risposta di Papa Francesco alla seconda domanda

a) La Chiesa ha una concezione molto chiara del matrimonio: un’unione esclusiva, stabile e indissolubile tra un uomo e una donna, naturalmente aperta a generare figli. Solo a questa unione si può chiamare “matrimonio”. Altre forme di unione lo realizzano solo “in modo parziale e analogico” (Amoris laetitia 292), per cui non possono essere chiamate strettamente “matrimonio”.

b) Non è solo una questione di nomi, ma la realtà che chiamiamo matrimonio ha una costituzione essenziale unica che richiede un nome esclusivo, non applicabile ad altre realtà. Senza dubbio è molto di più di un mero “ideale”.

c) Per questa ragione, la Chiesa evita qualsiasi tipo di rito o sacramentale che possa contraddire questa convinzione e far intendere che si riconosca come matrimonio qualcosa che non lo è.

d) Tuttavia, nel rapporto con le persone, non si deve perdere la carità pastorale, che deve permeare tutte le nostre decisioni e atteggiamenti. La difesa della verità oggettiva non è l’unica espressione di questa carità, che è anche fatta di gentilezza, pazienza, comprensione, tenerezza e incoraggiamento. Pertanto, non possiamo essere giudici che solo negano, respingono, escludono.

e) Pertanto, la prudenza pastorale deve discernere adeguatamente se ci sono forme di benedizione, richieste da una o più persone, che non trasmettano un concetto errato del matrimonio. Perché quando si chiede una benedizione, si sta esprimendo una richiesta di aiuto a Dio, una supplica per poter vivere meglio, una fiducia in un Padre che può aiutarci a vivere meglio.

f) D’altra parte, sebbene ci siano situazioni che dal punto di vista oggettivo non sono moralmente accettabili, la stessa carità pastorale ci impone di non trattare semplicemente come “peccatori” altre persone la cui colpa o responsabilità può essere attenuata da vari fattori che influenzano l’imputabilità soggettiva (Cfr. san Giovanni Paolo II, Reconciliatio et Paenitentia, 17).

g) Le decisioni che, in determinate circostanze, possono far parte della prudenza pastorale, non devono necessariamente diventare una norma. Cioè, non è opportuno che una Diocesi, una Conferenza Episcopale o qualsiasi altra struttura ecclesiale abiliti costantemente e ufficialmente procedure o riti per ogni tipo di questione, poiché tutto “ciò che fa parte di un discernimento pratico davanti ad una situazione particolare non può essere elevato al livello di una norma”, perché questo “darebbe luogo a una casuistica insopportabile” (Amoris laetitia 304). Il Diritto Canonico non deve né può coprire tutto, e nemmeno le Conferenze Episcopali con i loro documenti e protocolli variati dovrebbero pretenderlo, poiché la vita della Chiesa scorre attraverso molti canali oltre a quelli normativi.

3) Dubium circa l’affermazione che la sinodalità è “dimensione costitutiva della Chiesa” (Cost.Ap. Episcopalis Communio 6), sì che la Chiesa sarebbe per sua natura sinodale.

Dato che il Sinodo dei vescovi non rappresenta il collegio episcopale, ma è un mero organo consultivo del Papa, in quanto i vescovi, come testimoni della fede, non possono delegare la loro confessione della verità, si chiede se la sinodalità può essere criterio regolativo supremo del governo permanente della Chiesa senza stravolgere il suo assetto costitutivo voluto dal suo Fondatore, per cui la suprema e piena autorità della Chiesa viene esercitata, sia dal Papa in forza del suo ufficio, sia dal collegio dei vescovi insieme col suo capo il Romano Pontefice (Lumen gentium 22).

Risposta di Papa Francesco alla terza domanda

a) Sebbene riconosciate che l’autorità suprema e piena della Chiesa sia esercitata sia dal Papa a motivo del suo ufficio, sia dal collegio dei vescovi insieme al loro Capo, il Romano Pontefice (Cfr. Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione dogmatica Lumen gentium, 22), con queste domande stesse manifestate il vostro bisogno di partecipare, di esprimere liberamente il vostro parere e di collaborare, chiedendo così una forma di “sinodalità” nell’esercizio del mio ministero.

b) La Chiesa è un “mistero di comunione missionaria”, ma questa comunione non è solo affettiva o eterea, bensì implica necessariamente una partecipazione reale: non solo la gerarchia, ma tutto il Popolo di Dio in modi diversi e a diversi livelli può far sentire la propria voce e sentirsi parte del cammino della Chiesa. In questo senso possiamo dire che la sinodalità, come stile e dinamismo, è una dimensione essenziale della vita della Chiesa. Su questo punto ha detto cose molto belle san Giovanni Paolo II nella Novo millennio ineunte.

c) Altra cosa è sacralizzare o imporre una determinata metodologia sinodale che piace a un gruppo, trasformarla in norma e percorso obbligatorio per tutti, perché ciò porterebbe solo a “congelare” il cammino sinodale ignorando le diverse caratteristiche delle diverse Chiese particolari e la variegata ricchezza della Chiesa universale.

4) Dubium circa il sostegno di pastori e teologi alla teoria che “la teologia della Chiesa è cambiata” e quindi che l’ordinazione sacerdotale possa essere conferita alle donne.

In seguito alle affermazioni di alcuni prelati, che non sono state né corrette né ritrattate, secondo cui col Vaticano II sarebbe cambiata la teologia della Chiesa e il significato della Messa, si chiede se è ancora valido il dettato del Concilio Vaticano II, che “il sacerdozio comune dei fedeli e quello ministeriale differiscono essenzialmente e non solo di grado” (Lumen Gentium IO) e che i presbiteri in virtù del “sacro potere dell’ordine per offrire il sacrificio e perdonare i peccati” (Presbyterorum Ordinis 2), agiscono in nome e nella persona di Cristo mediatore, per mezzo del quale è reso perfetto il sacrificio spirituale dei fedeli? Si chiede, inoltre, se è ancora valido l’insegnamento della lettera apostolica di san Giovanni Paolo II Ordinatio Sacerdotalis, che insegna come verità da tenere in modo definitivo l’impossibilità di conferire l’ordinazione sacerdotale alle donne, per cui questo insegnamento non è più soggetto a cambiamento né alla libera discussione dei pastori o dei teologi.

Risposta di Papa Francesco alla quarta domanda

a) “Il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale differiscono essenzialmente” (Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione dogmatica Lumen gentium, 10). Non è opportuno sostenere una differenza di grado che implichi considerare il sacerdozio comune dei fedeli come qualcosa di “seconda categoria” o di minor valore (“un grado più basso”). Entrambe le forme di sacerdozio si illuminano e si sostengono reciprocamente.

b) Quando san Giovanni Paolo II insegnò che bisogna affermare “in modo definitivo” l’impossibilità di conferire l’ordinazione sacerdotale alle donne, in nessun modo stava denigrando le donne e conferendo un potere supremo agli uomini. San Giovanni Paolo II affermò anche altre cose. Ad esempio, che quando parliamo della potestà sacerdotale “siamo nell’ambito della funzione, non della dignità e della santità”. (san Giovanni Paolo II, Christifideles laici, 51). Sono parole che non abbiamo accolto a sufficienza. Affermò anche chiaramente che sebbene solo il sacerdote presieda l’Eucaristia, i compiti “non danno luogo alla superiorità di alcuni sugli altri” (san Giovanni Paolo II, Christifideles laici, nota 190; Cfr. Congregazione per la Dottrina della Fede, Dichiarazione Inter Insigniores, VI). Affermò anche che se la funzione sacerdotale è “gerarchica”, non deve essere intesa come una forma di dominio, ma “è totalmente ordinata alla santità delle membra di Cristo” (san Giovanni Paolo II, Mulieris dignitatem, 27). Se questo non viene compreso e non si traggono le conseguenze pratiche di queste distinzioni, sarà difficile accettare che il sacerdozio sia riservato solo agli uomini e non potremo riconoscere i diritti delle donne o la necessità che esse partecipino, in vari modi, alla guida della Chiesa.

c) D’altra parte, per essere rigorosi, riconosciamo che non è stata ancora sviluppata esaustivamente una dottrina chiara e autorevole sulla natura esatta di una “dichiarazione definitiva”. Non è una definizione dogmatica, eppure deve essere accettata da tutti. Nessuno può contraddirla pubblicamente e tuttavia può essere oggetto di studio, come nel caso della validità delle ordinazioni nella Comunione anglicana.

5) Dubium circa l’affermazione “il perdono è un diritto umano” e l’insistere del Santo Padre sul dovere di assolvere tutti e sempre, per cui il pentimento non sarebbe condizione necessaria per l’assoluzione sacramentale.

Si chiede se sia ancora vigente l’insegnamento del Concilio di Trento, secondo cui, per la validità della confessione sacramentale è necessaria la contrizione del penitente, che consiste nel detestare il peccato commesso con il proposito di non peccare più (Sessione XIV, Capitolo IV: DH 1676), cosicché il sacerdote deve rimandare l’assoluzione quando sia chiaro che questa condizione non è adempiuta.

Risposta di Papa Francesco alla quinta domanda

a) Il pentimento è necessario per la validità dell’assoluzione sacramentale e implica l’intenzione di non peccare. Ma qui non c’è matematica e devo ricordare ancora una volta che il confessionale non è una dogana. Non siamo padroni, ma umili amministratori dei Sacramenti che nutrono i fedeli, perché questi doni del Signore, più che reliquie da custodire, sono aiuti dello Spirito Santo per la vita delle persone.

b) Ci sono molti modi di esprimere il pentimento. Spesso, nelle persone che hanno l’autostima molto ferita, dichiararsi colpevoli è una tortura crudele, ma il solo atto di avvicinarsi alla confessione è un’espressione simbolica di pentimento e di ricerca dell’aiuto divino.

c) Voglio anche ricordare che “a volte ci costa molto dare spazio nella pastorale all’amore incondizionato di Dio” (Amoris laetitia 311), ma si deve imparare. Seguendo san Giovanni Paolo II, sostengo che non dobbiamo richiedere ai fedeli propositi di correzione troppo precisi e sicuri, che alla fine finiscono per essere astratti o addirittura narcisisti, ma anche la prevedibilità di una nuova caduta “non pregiudica l’autenticità del proposito” (san Giovanni Paolo II, Lettera al Card. William W. Baum e ai partecipanti al corso annuale della Penitenzieria Apostolica, 22 marzo 1996, 5).

d) Infine, deve essere chiaro che tutte le condizioni che di solito si pongono nella confessione generalmente non sono applicabili quando la persona si trova in una situazione di agonia o con le sue capacità mentali e psichiche molto limitate.




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